11 novembre 2013

quadro della normativa aggiornato; conversione permesso stagionale

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/novembre/sinottico-normativa-38.html
troverete il quadro della normativa in materia di cittadini non
italiani aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della legge
128/2013, di conversione del decreto-legge 104/2013. La modifica
apportata al testo unico sull'immigrazione e' relativa alla durata
del permesso di soggiorno per motivi di studio. La durata, che prima
aveva un limite superiore di un anno (con possibilita' di successivi
rinnovi), ora ha un limite inferiore pari alla durata del corso di
studi (salva la verifica di profitto).

La norma pero' sara' applicata solo dopo l'adeguamento del
regolamento di attuazione (DPR 394/1999), da effettuarsi entro sei
mesi.

2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/novembre/circ-interno-lavoro-5-11-13.pdf
troverete la circolare congiunta del Ministero dell'interno e del
Ministero del lavoro 5/11/2013, che (sentita l'Avvocatura dello
Stato) si conforma alla giurisprudenza prevalente, secondo la quale
il permesso per motivi di lavoro stagionale e' convertibile, entro
quote, in un permesso per motivi di lavoro subordinato fin dalla
prima stagione (senza bisogno, cioe', che lo straniero rientri in
patria).

Cordiali saluti
sergio briguglio