8 marzo 2012

accordo di integrazione

Cari amici,
sabato prossimo entrera' in vigore il regolamento sull'accordo di
integrazione (DPR 179/2011).

Potete trovare il testo del regolamento e i suoi allegati alle pagine seguenti

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/dpr-179-2011.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-a-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

Un sommario del regolamento e' alla pagina

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/somm-dpr-179-2011.html

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-2-3-2012.pdf,
troverete la circolare congiunta del Ministro dell'interno e del
Ministro per l'integrazione, contenente le linee d'indirizzo per
l'applicazione dello stesso regolamento.

Nella circolare, i ministri colmano una lacuna del regolamento,
richiamando la norma di legge che salva dalla revoca del permesso per
inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli
stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto
dell'Unione europea. Si tratta dello straniero titolare di permesso
di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, del
titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, e dello straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare.

Per queste categorie, saggiamente, i ministri competenti invitano le
prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento
dell'accordo. Vige pero', anche per queste categorie, l'onere della
sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso.

La circolare segnala come il materiale didattico sia stato preparato
in diciannove lingue diverse. Resta per me un mistero come si possa
acquisire una conoscenza, sia pure approssimativa, del funzionamento
della nostra societa' in un corso di cinque ore di lezioni
preregistrate (senza cioe' - se capisco bene - alcuna interazione con
un docente). Molto piu' seria la questione dell'apprendimento della
lingua: sono stati stanziati fondi imponenti per la realizzazione di
corsi di italiano; speriamo diano un contributo serio
all'integrazione degli immigrati, a prescindere dall'attuazione
dell'inutile accordo di integrazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-5-3-2012.pdf,
infine, troverete la circolare del Ministero dell'interno 5/3/2012,
che fornisce ulteriori indicazioni operative.

Si chiarisce come lo straniero debba recarsi presso lo Sportello
unico per sottoscrivere l'accordo (o in questura, nei casi in cui la
richiesta del permesso debba essere presentata direttamente li'; es.:
permesso per asilo, integrazione minore, minore eta', motivi
familiari ex art. 19 T.U., motivi umanitari, apolidia).

Ringrazio Luci Zuvela che mi ha inviato le circolari.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 commento:

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