17 dicembre 2008

riforma legge cittadinanza; presidio

Cari amici,
e' iniziato ieri, in Commissione Affari costituzionali, alla Camera, l'esame di otto proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di cittadinanza. Relatrice e' l'On. Bertolini.

Alla pagina di dicembre del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo delle proposte e il resoconto della seduta della Commissione.

Alla stessa pagina potrete trovare alcuni documenti sul tema preparati dal Servizio studi della Camera (in particolare, presentano un confronto sinottico tra alcune delle proposte di legge in discussione).

Vi ricordo che domani sindacati e associazioni manifestano contro le porcherie del ddl sicurezza (A. S. 733) con un presidio, dalle 10 alle 14, davanti a palazzo Chigi.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 dicembre 2008

presidio as 733; rapporto sul recepimento della direttiva 38/04

Cari amici,
alla pagina di Dicembre 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete


1) la convocazione, da parte di sindacati e associazioni, di presìdi (il 18/12: a Roma, davanti a Palazzo Chigi; nelle altre citta', davanti alle prefetture) di protesta contro il ddl sicurezza (A.S. 733)


2) il testo del Rapporto della Commissione europea sul recepimento, negli Stati membri, della Direttiva 38/2004 (libera circolazione)




Il Rapporto e' molto interessante. La Commissione critica il modo in cui i vari Stati membri hanno recepito la Direttiva, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia C-127-08 (sentenza Metock: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/sent-corte-giust-c-127-08.pdf).


La Commissione, nelle conclusioni, afferma che non si tratta di modificare la Direttiva, ma di recepirla in modo completo e corretto. La cosa e' rilevante perche' e' in netto contrasto con le richieste di vari Stati membri (Danimarca e UK in primo luogo).


Il recepimento effettuato in Italia e' criticato per vari aspetti. Qui sotto, riporto i principali (il riferimento e' all'articolato della Direttiva).


Cordiali saluti
sergio briguglio




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Principali critiche della Commissione al recepimento italiano della Direttiva




Art. 3, co. 2: mancata previsione di facilitazioni di ingresso e soggiorno di altri membri della famiglia

Art. 5, co. 2: mancata previsione di facilitazione nel rilascio di visti

Art. 6: imposizione, ai fini del godimento del diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi da parte del familiare straniero, della condizione di ingresso legale (possesso di visto, se richiesto)

Art. 7, co. 3: mancata previsione della conservazione dello stato di lavoratore nei casi previsti (temporanea inabilita' al alvoro, disoccupazione involontaria, etc.) e mera previsione della conservazione del diritto di soggiorno

Art. 8, co. 1: erronea definizione delle risorse necessarie ai fini della registrazione (quantificazione precisa) e mancata previsione di un esame della situazione personale

Art. 14: mancata esclusione del fatto che il ricorso all'assistenza sociale possa dar luogo ad un automatico allontanamento

Art. 27: qualificazione della condizione di soggiorno illegale quale aggravante


Art. 27: previsione di allontanamento automatico a seguito di condanna di una certa entita' o per determinati reati

19 novembre 2008

prese di posizione contro a.s. 733

Cari amici,
alla pagina di novembre 2008 del mio sito potrete trovare due prese
di posizione molto interessanti riguardo al ddl sicurezza (A.S. 733),
attualmente all'esame del Senato:

1) quella di Famiglia Cristiana
(http://www.blogger.com/);

2) quella di Mons. Angelo Marchetto, segretario del Pontificio
consiglio per la Pastorale dei migranti e degli itineranti
(http://www.blogger.com/).

Ringrazio Iacopo Scaramuzzi e Annachiara Valle, che me le hanno segnalate.

Mi auguro che a queste due prese di posizione ne seguano altre capaci
di rafforzarle. In particolare, potrebbe essere utile sottolineare
una disposizione non sufficientemente pubblicizzata: quella che,
esigendo la dimostrazione della regolarita' del soggiorno ai fini
della celebrazione del matrimonio dello straniero, preclude tale
possibilita' allo straniero clandestino.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 novembre 2008

ddl sicurezza (A.S. 733)

Egregi Senatori,
vi segnalo l'imminente arrivo in Aula del disegno di legge "sicurezza" (A.S. 733).

Il testo, che gia' nella versione presentata dal Governo prevedeva diverse modifiche peggiorative della condizione giuridica dello straniero (e del cittadino dell'Unione europea), e' stato emendato in senso restrittivo dalle Commissioni riunite I e II.

Di seguito, riporto i contenuti piu' preoccupanti del DDL (versione originale) e degli emendamenti approvati dalla Commissione. Evidenzio in grassetto gli aspetti che ritengo piu' gravi (la selezione e' ardua!). In fondo, espongo in una nota i motivi per i quali due delle disposizioni approvate (apparentemente innocue) risultano in contrasto con la Costituzione.

Osservo come, a fronte di un fenomeno complesso come l'immigrazione, Governo e maggioranza ritengano di dover intervenire solo con misure restrittive, nulla prevedendo per rendere piu' agevole la vita dei milioni di immigrati che contribuiscono, oltre che al proprio benessere, a quello di tutti noi.

Confido che vi sia un sensibile impegno da parte Vostra per evitare che la vita degli stranieri, gia' non facile, venga ulteriormente e ingiustamente appesantita.

Per parte mia, vorrei evitare di dovermi vergognare, negli anni che verranno, del paese in cui vivo.

Resto a Vostra disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti
sergio briguglio



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TESTO ORIGINALE DEL DDL:

- La convalida del trattenimento in centro di identificazione ed espulsione comporta la permanenza nel centro per sessanta giorni (oggi: trenta giorni). In presenza di difficolta' relative all'accertamento dell'identita' o della nazionalita' dello straniero, il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori sessanta giorni (oggi: ulteriori trenta giorni). Qualora l'interessato ometta, senza giustificato motivo, di fornire elementi utili alla sua identificazione, possono essere disposte, dal giudice su richiesta del questore, ulteriori proroghe di sessanta giorni l'una, fino a una durata complessiva della permanenza di diciotto mesi (oggi: durata massima del trattenimento pari a sessanta giorni).

- Il gestore dei servizi di trasferimento di danaro deve acquisire copia del documento d'identita' dell'utente. Se l'utente e' straniero, deve essere acquisita anche copia del titolo di soggiorno; in mancanza di tale titolo, il gestore deve segnalare l'avvenuta erogazione del servizio all'autorita' locale di pubblica sicurezza entro dodici ore, con invio della copia del documento identificativo del richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di inosservanza di tali disposizioni l'autorizzazione e' revocata.

- L'iscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. (Vedi Nota, in fondo)

- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare (oggi: "acquista") la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi) nel territorio della Repubblica (oggi: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in presenza di figli nati dai coniugi), qualora risieda all'estero (oggi: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli). La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dell'adozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (oggi: al momento della presentazione dell'istanza).


EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE I e II:

- Si impedisce la celebrazione del matrimonio in Italia da parte dello straniero che non possa dimostrare la regolarita' del proprio soggiorno.

- Si sanziona con un'ammenda l'ingresso e il soggiorno illegali dello straniero. L'esecuzione dell'espulsione comporta una sentenza di non luogo a procedere. La presentazione di una domanda di protezione internazionale sospende il procedimento, che riprende in caso di diniego della protezione.

- Si subordina anche l'accogliemnto della richiesta di variazione anagrafica (di italiani, comunitari o stranieri) alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui la persona intende fissare la residenza. (Vedi Nota, in fondo)

- Il familiare di titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo puo' ottenere analogo permesso solo dopo cinque anni di soggiorno legale in Italia.

- Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' condizionato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.

- In caso di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni, si consente di iterare il provvedimento (cosa non ammessa, oggi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Cassazione).

- Si preclude il rilascio di un permesso per lavoro o per studio al minore non accompagnato che non soddisfi le condizioni di soggiorno pregresso di durata non inferiore a tre anni e di partecipazioen a un progetto di integrazione di durata non inferiore a due anni.

- Si introduce una tassa di 200 euro per ogni richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

- Si rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini dei provvedimenti relativi agli atti di stato civile.

- Si sopprime la possibilita' di chiedere direttamente il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in caso di inerzia dello Sportello unico.

- Si sanziona amministrativamente la mancata esibizione da parte dello straniero, senza giustificato motivo, dei documenti di identita' e del titolo di soggiorno.

- Si preclude la possibilita' di tutelare il diritto all'unita' familiare del minore che sia figlio di una seconda moglie nell'ambito di una famiglia poligamica (oggi la madre del minore ha la possibilita' di fare ingresso per ricongiungimento in quanto madre, non in quanto coniuge).

- Si riducono i tempi previsti per la cancellazione dell'iscrizione anagrafica in caso di ireperibilita' accertata o di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in fase di rinnovo del permesso.

- Si istituisce una sorta di patente di integrazione a punti. All'esaurimento del credito segue l'espulsione.



NOTA IMPORTANTE:

Le disposizioni relative alla verifica, ai fini di iscrizione e variazione anagrafica, dell'idoneita' sanitaria dell'immobile nel quale si intende fissare la dimora si applicherebbero a tutti, cittadini italiani e comunitari compresi.

Proprio questo fatto rende dubbia la legittimita' costituzionale delle stesse disposizioni.

Per quanto riguarda il cittadino italiano, infatti, impedisce l'iscrizione anagrafica (e, quindi, la certificazione della residenza) a coloro che sono senza fissa dimora o di un alloggio idoneo. In tal modo, si limita la liberta' di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 dela Costituzione.

Per quanto riguarda il cittadino comunitario, condizionando l'iscrizione anagrafica alla disponibilita' di un alloggio idoneo, renderebbe illegittimo identificare (come il D. Lgs. 30/2007 fa all'art. 9, co. 2) l'iscrizione presso le autorita' competenti di cui all'art. 8 Direttiva 38/2004 con l'iscrizione anagrafica. Infatti, art. 8, co. 3 Direttiva 38/2004 recita (il grassetto e' mio):

"3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività
autonoma esercitata, - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte, - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse."

L'esplicito divieto di imposizione di ulteriori requisiti esclude che l'iscrizione presso le autorita' competenti possa essere condizionata a verifiche sulla disponibilita' di alloggio o sulla qualita' di questo.

Il combinato disposto della disposizione contenuta nel DDL e dell'art. 9, co. 2 D. Lgs. 30/2007 si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario, violando cosi' l'art. 117 della Costituzione.

7 novembre 2008

emendamenti ddl sicurezza approvati

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/novembre/emend-stran-appr-comm.html troverete l'elenco dei principali emendamenti al ddl sicurezza (A.S. 733) approvati dalle commissioni I e II del Senato (l'elenco completo e' allegato al resoconto della seduta del 5 Novembre).

Se questi emendamenti resisteranno al prosieguo dell'esame parlamentare ne sortira' una disciplina dello straniero tale da far rimpiangere la Bossi-Fini.

Penso non solo e non tanto alle sanzioni su ingresso e soggiorno illegale, quanto ai 200 euro per ogni richiesta di rinnovo del permesso (pensate a una famiglia di cinque persone...), agli esami di lingua per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, al contratto di integrazione a punti per poter soggiornare in Italia, al controllo della idoneita' dell'alloggio per ottenere l'iscrizione anagrafica, etc.

Sono le cose che mi vengono in mente da una prima velocissima lettura, e sono certo che mi farete osservare come non stia segnalando cose non meno gravi.

Non ho sentito ne' letto reazioni all'approvazione di questo pacchetto da parte dei parlamentari di opposizione (eppure, immagino ci fossero anche loro in Commissione al Senato). Forse erano impegnati a discutere dell'abbronzatura di Obama o della stupidita' del nostro presidente del consiglio.

Mi sembra che la situazione richieda uno sforzo intenso di comunicazione. Mi spiego: o sindacati e Chiese si mettono di buzzo buono a studiare l'effetto di questi emendamenti e, prima che il ddl sia approvato in Aula al Senato (settimana prossima!), urlano il loro sdegno, punto per punto, per radio, per televisione e sui giornali, o e' meglio che la smettano di occuparsi di immigrazione, di fare convegni, di presentare dossier, di chiedere sospensioni della legge, e corbellerie di questo genere.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 novembre 2008

ddl sicurezza

Cari amici,

e' cominciato, nelle Commissioni riunite I e II del Senato, l'esame degli emendamenti al ddl "sicurezza" (A.S. 733).Risulta inoltre che l'esame dello stesso ddl da parte dell'Aula del Senato sia calendarizzato per la prossima settimana.I tempi per far sentire la propria voce (per gli organismi che ne hanno a sufficienza) contro gli elementi piu' negativi del ddl e i peggiori emendamenti proposti e' quindi strettissimo.Vi ricordo che

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/somm-as-733-straniero.html potete trovare un sommario delle principali disposizioni in materia di condizione giuridica dello straniero contenute nel ddl;

2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-peggiori.html ho riportato, degli emendamenti in discussione al Senato, quelli che, a mio parere, peggiorerebbero in modo grave tale condizione.

Mi auguro che organismi quali la Caritas, la Comunita' di Sant'Egidio, le Acli e i sindacati si muovano efficacemente. Anche per evitare di dovere, fra un po' di tempo, invocare, in modo un po' stravagante, la sospensione della normativa in vigore...

Cordiali saluti

sergio briguglio

30 ottobre 2008

circolare Ministero dell'interno e libera circolazione comunitari

Le mando il testo di una circolare appena emanata dal Ministero dell'interno, a seguito della pubblicazione in G.U. del D. Lgs. 160/2008 (ricongiungimento familiare).

Nella circolare viene esplicitamente fissata la soglia minima di risorse di cui il cittadino comunitario (non lavoratore ne' studente) che intenda soggiornare in Italia per piu' di tre mesi deve disporre per se' e per i familiari.

Il motivo per cui la circolare fa seguito alla pubblicazione del D. Lgs. 160/2009 e' che l'art. 9, co. 3 D. Lgs. 30/2008 (che ha dato attuazione alla Direttiva 38/2004) aggancia tale soglia a quella prevista per il ricongiungimento familiare dello straniero (appena modificata, appunto, dal D. Lgs. 160/2008):


"Art. 9.
Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari

...
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
...
b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
..."



Mi sembra evidente come si configuri (meglio: si rafforzi) un'ulteriore violazione del diritto comunitario. Precisamente, risulta violato l'art. 8, co. 4 Direttiva 38/2004:


"Articolo 8
Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione
...
4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato. In ogni caso, tale importo non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, qualora non possa trovare applicazione tale criterio, alla pensione minima sociale
erogata dallo Stato membro ospitante.
..."


Per un verso, infatti, si procede ad una quantificazione precisa delle risorse. Per l'altro, non viene dato alcun rilievo alla situazione personale dell'interessato (ad esempio, alla disponibilita' di risorse "in natura", difficilmente quantificabili, quali la fruizione di ospitalita' da parte terzi, e simili).


Mi auguro che queste considerazioni possano risultare utili al lavoro della Commissione.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio
Egregio Dr. Bianchi,

29 ottobre 2008

emendamenti a.s. 733

Cari amici,
si e' concluso ieri l'esame da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 151/2008, che autorizza la costruzione di nuovi CIE (ex CPT).
Dovrebbe riprendere ora l'esame del ddl "sicurezza" (A.S. 733).
Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/somm-as-733-straniero.html troverete un sommario delle principali disposizioni in materia di condizione giuridica dello straniero contenute nel ddl presentato dal Governo.
Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-peggiori.html ho riportato, degli emendamenti in discussione al Senato, quelli che, a mio parere, peggiorerebbero in modo grave tale condizione.
Mi auguro che questi documenti possano servire a chi voglia levare la propria voce contro questa riforma dissennata.
Ritengo in proposito, come vi ho gia' detto, che l'opinione degli organismi ecclesiali abbia buone probabilita' di essere tenuta in considerazione dal Governo e dalla maggioranza, soprattutto in relazione a emendamenti che siano espressione di un solo gruppo.
Tra questi, brillano per negativita' gli emendamenti leghisti presentati da Bricolo: si tratta di emendamenti preparati per hobby, nelle lunghe pause tra un pensiero e il successivo. Dal nome dell'autore deriva - credo - la parola bricolage.
Cordiali saluti
sergio briguglio

emendamenti a.s. 733

Cari amici,
si e' concluso ieri l'esame da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 151/2008, che autorizza la costruzione di nuovi CIE (ex CPT).

Dovrebbe riprendere ora l'esame del ddl "sicurezza" (A.S. 733).

Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/somm-as-733-straniero.html troverete un sommario delle principali disposizioni in materia di condizione giuridica dello straniero contenute nel ddl presentato dal Governo.

Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-peggiori.html ho riportato, degli emendamenti in discussione al Senato, quelli che, a mio parere, peggiorerebbero in modo grave tale condizione.

Mi auguro che questi documenti possano servire a chi voglia levare la propria voce contro questa riforma dissennata.

Ritengo in proposito, come vi ho gia' detto, che l'opinione degli organismi ecclesiali abbia buone probabilita' di essere tenuta in considerazione dal Governo e dalla maggioranza, soprattutto in relazione a emendamenti che siano espressione di un solo gruppo.

Tra questi, brillano per negativita' gli emendamenti leghisti presentati da Bricolo: si tratta di emendamenti preparati per hobby, nelle lunghe pause tra un pensiero e il successivo. Dal nome dell'autore deriva - credo - la parola bricolage.

Cordiali saluti
sergio briguglio

27 ottobre 2008

lettera emendamenti "pacchetto sicurezza" su minori non accompagnati

vi giro un messaggio di Elena Rozzi relativo agli emendamenti del Governo al ddl sicurezza (A.S. 733) in materia di minori non accompagnati.

I documenti originariamente allegati al messaggio di Elena possono essere scaricati dai link seguenti:



Raccomando di far avere le adesioni direttamente a Elena (elena.rozzi@gmail.com), e non a me.

Cordiali saluti
sergio briguglio




Date: Mon, 27 Oct 2008 13:32:25 +0100
From: "Elena Rozzi" <elena.rozzi@gmail.com>
To: elena.rozzi@gmail.com
Subject: lettera emendamenti "pacchetto sicurezza" su minori non accompagnati
Care/i,
stanno per essere esaminati in Commissione Affari Costituzionali al Senato due emendamenti al "pacchetto sicurezza" riguardanti i minori non accompagnati (testo in allegato, o alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-minori.html).
Il primo emendamento riguarda il rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati al compimento dei 18 anni. Se venisse approvata la modifica proposta, non potrebbe più essere rilasciato un permesso di soggiorno ai minori che, pur affidati o sottoposti a tutela, siano entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni e/o non possano dimostrare di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno 2 anni.
Il secondo emendamento prevede invece l'applicazione delle norme in materia di rimpatrio assistito previste dal T.U. 286/98 ai minori non accompagnati cittadini dell'Unione Europea che esercitano la prostituzione.
Intendiamo inviare ai membri della Commissione Affari Costituzionali e p.c. della Commissione Infanzia la lettera allegata (o alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/lett-emend-as-733-minori.html), per segnalare le gravi conseguenze pratiche che avrebbero tali disposizioni e la loro incompatibilità con la Costituzione, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la normativa europea.
Dato che gli emendamenti saranno probabilmente esaminati già mercoledì 29 ottobre, la lettera va inviata al più tardi martedì pomeriggio.
Scusandoci per la brevissima scadenza, preghiamo dunque tutte le associazioni che volessero aderire, di comunicare le adesioni entro martedì 28 ottobre mattina, all'indirizzo elena.rozzi@gmail.com
Vi preghiamo inoltre di far circolare l'appello a quanti possano essere interessati.
Grazie e a presto,
Elena Rozzi
--
A.S.G.I.
Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione
www.asgi.it
Cari amici,

23 ottobre 2008

decreti legislativi; a.s. 733; comunitari

Cari amici,
1) Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 159/2008 (asilo) e il D. Lgs. 160/2008 (ricongiungimento). Entreranno in vigore il 5/11/2008. Alla pagina di Ottobre 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare, oltre al testo dei decreti,

a) la versione aggiornata del quadro completo della normativa sullo straniero (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/sinottico-normativa-19.html)

b) la versione aggiornata dei due documenti sintetici sulla riforma in corso:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/sommario-riforma-22-10.html
e
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/riforma-stran-22-10.html

Sempre grato a chi vorra' segnalarmi lacune o errori...
2) Sono stati depositati gli emendamenti al ddl sicurezza (A.S. 733). Sul mio sito potrete trovarne, sempre alla pagina di Ottobre 2008, una versione (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733.html) che mi e' stata inviata da Rolando Magnano (che ringrazio). Non tenete conto della evidenziazione in verde di alcuni emendamenti.

Per comodita', ho estratto da tale versione i soli emendamenti relativi alla condizione dello straniero (e del cittadino dell'Unione europea). Li potete trovare nel file http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/ottobre/emend-as-733-stranieri.html.

Molti di questi emendamenti avrebbero, se approvati, effetti disastrosi. Nel giorni scorsi avete avuto probabilmente notizia della levata di scudi di molti organismi attivi nel settore della sanita' (Societa' Italiana di Medicina delle Migrazioni, MSF, Ordine dei medici della Provincia di Roma, etc.) o comunque in quello del diritto dello straniero (ASGI) in relazione all'emendamento della Lega che punta a modificare l'art. 35 T.U.

Sarebbe opportuno che le poche voci capaci di farsi ascoltare in questo momento buio (penso soprattutto agli organismi della Chiesa Cattolica) procedessero, magari con l'aiuto dei tecnici (penso all'ASGI), ad una analisi attenta di questi emendamenti e ad una conseguente presa di posizione contro quelli inaccettabili. Questo potrebbe creare disorientamento nella maggioranza e indurla a lasciar cadere le proposte peggiori.

Faccio osservare comunque come, accanto ad emendamenti di singoli gruppi, ve ne sono alcuni del Governo, sulle cui chances di approvazione e' difficile nutrire dubbi. In particolare, tra questi, mi sembra molto grave l'emendamento 18.22, che modifica i commi 1 e 1-bis dell'art. 32 T.U.. In conseguenza di tale emendamento, il rilascio di un permesso al minore non accompagnato che compia 18 sarebbe possibile solo a condizione che sussistano i requisiti di tre anni di soggiorno pregresso in Italia e di partecipazione ad un progetto di inserimento per non meno di due anni, e che il minore sia stato affidato ex art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela. Viene in questo modo azzerato l'effetto dell'orientamento positivo della giurisprudenza, che aveva reso possibile il rilascio del permesso, per chi fosse affidato o sottoposto a tutela, anche in assenza dei requisiti relativi a soggiorno e progetto di inserimento.


3) Ho segnalato alla Commissione europea i seguenti ulteriori elementi di conflitto tra la normativa italiana in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e il diritto comunitario:

a) la previsione (art. 5, co. 5 bis D. Lgs. 30/2008, introdotto dal D. Lgs. 32/2008), di una dichiarazione di presenza "facoltativa", finalizzata a definire la data di ingresso. La disposizione prevede che, in mancanza di dichiarazione, si presume un soggiorno pregresso di durata superiore a tre mesi, con onere di prova contraria a carico del cittadino comunitario. La disposizione e' palesemente illegittima perche' finisce per sanzionare con l'allontanamento il cittadino comunitario che, semplicemente, non sia in grado di fornire tale prova;

b) la previsione (art. 13, co. 1 D. Lgs. 30/2008) della possibilita' di negare il diritto di soggiorno breve (durata minore di tre mesi) al cittadino dell'Unione e ai suoi familiari che non siano in grado di dimostrare la disponibilita' delle risorse previste per il ricongiungimento del cittadino straniero con i propri familiari. La disposizione e' illegittima, dal momento che l'art. 14, co. 1 della Direttiva 38/2004 esige, perche' sia negato tale diritto, che la persona sia effettivamente diventata un onere eccessivo per l'assistenza pubblica, non essendo sufficiente il semplice rischio che lo diventi;

c) il condizionamento (art. 10, co. 3 D. Lgs. 30/2008) del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione alla presentazione "del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto". Tale condizionamento contrasta sia con art. 5, co. 4 e art. 10 co. 2 della Direttiva 38/2004, sia con la recente sentenza della Corte di Giustizia C-127-2008.


Cordiali saluti
sergio briguglio

30 settembre 2008

archivio normativa sanita'

Cari amici,
alla pagina http://www.simmweb.it/index.php?id=303&no_cache=1 potrete trovare l'archivio della normativa in materia sanitaria per cittadini stranieri e comunitari approntato dalla Societa' Italiana di Medicina delle Migrazioni.

Ringrazio Salvatore Geraci, che me ne ha dato segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

17 settembre 2008

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/settembre/manuale-normativa-2.html
troverete la versione aggiornata al 31 agosto 2008 del mio manuale (sintetico) sulla normativa.

Rispetto alla versione precedente, segnalata in giugno, ho eliminato (per istinto di sopravvivenza) le note a pie' di pagina in cui figuravano esplicitamente gli indirizzi dei documenti linkati.

La versione attuale e' dunque adatta ad essere utilizzata principalmente in formato digitale. Una volta stampata su carta perde invece l'informazione relativa agli hyperlink. Dato pero' che si tratta di oltre 400 pagine, e' in fondo cosa buona che non venga stampata...

Vi saro' grato se vorrete segnalarmi carenze, errori e/o problemi relativi alla visualizzazione dei documenti linkati. Gia' sono grato a Enrico Cesarini, che mi ha fatto avere indicazioni relative alla versione di giugno.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 settembre 2008

Commissione UE e decreti legislativi

Cari amici,
vi segnalo, alla pagina di settembre 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), un articolo apparso sul Messaggero, relativo all'esame da parte della Commissione UE degli schemi di decreto legislativo (ricongiungimento, asilo, comunitari) inviati dal Governo italiano all'inizio di agosto.

Le notizie riguardanti possibili obiezioni della Commissione sullo schema relativo ai comunitari mi sembrano confortanti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 settembre 2008

schemi di decreti legislativi

Cari amici,
alla pagina di settembre 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo ufficioso degli schemi di decreto legislativo inviati dal Governo alla Commissione europea all'inizio di Agosto.

Il testo degli schemi in materia di asilo e di circolazione dei comunitari corrisponde (a parte dettagi e piccole imprecisioni) a quello ricostruito sulla base dei pareri delle commissioni parlamentari competenti.

Lo schema in materia di ricongiungimento se ne discosta sotto diversi aspetti: non viene recepita (positivamente) la questione relativa all'ingresso di genitore del minore soggiornante in Italia; viene recepita solo in parte la ridefinizione del reddito necessario per il ricongiungimento (e, successivamente, per il rinnovo del permesso di soggiorno).

La quantificazione di tale reddito e' la seguente:

"un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".

La modifica e' meno drammatica di quella richiesta dalla commissione aff. cost. della Camera (assegno sociale per numero di familiari), ma aggrava, in media, la situazione attuale, sebbene in modo non drammatico. La normativa vigente prevede infatti

"un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non superiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".

Salvo quindi il tetto previsto dagli ultimi due periodi delle norme proposte o vigenti, la disposizione attuale corrisponde ad un andamento del reddito "a gradini". Quella proposta corrisponde all'andamento di una pedana rettilinea appoggiata ai gradini stessi. Coincidono cioe' i valori previsti per un nucleo familiare di tre o cinque membri, mentre, per nuclei con due, quattro, sei membri o piu', e' piu' alto il valore prodotto dalla modifica.

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 agosto 2008

legge 133/2008; decreti legislativi; nota alla Commissione europea

Cari amici,
e' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 133/2008, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 112/2008 (misure economico-finanziarie).

Le disposizioni approvate incidono sulla condizione giuridica dello straniero e del cittadino dell'Unione europea per quanto previsto dagli articoli 11 (piano casa), 20 (assegno sociale), 37 (applicazione delle norme del Testo unico ai cittadini dell'Unione europea) e 83 (controlli in materia fiscale e contributiva).

Alla pagina di agosto 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) il testo aggiornato del quadro normativo relativo agli stranieri (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/agosto/sinottico-normativa-18.html);

b) il testo delle principali disposizioni approvate o previste dalla riforma in corso (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/agosto/riforma-stran-24-8.html);

c) un sommario di tali disposizioni (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/agosto/sommario-riforma.html).

Segnalo come l'art. 1, co. 3 della Legge 133/2008 proroghi di tre mesi il termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva dei decreti legislativi in materia di ricongiungimento e di libera circolazione dei cittadini comunitari. La cosa, pur priva di qualunque attinenza con la materia del decreto-legge in conversione, si spiega con la scelta del Governo di trasmettere alla Commissione europea gli schemi dei decreti legislativi correttivi per riceverne un parere.

In relazione a quest'ultimo fatto ho inviato alla Commissione una nota (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/agosto/lettera-commissione.html) sul conflitto tra la normativa europea e quella che deriverebbe dall'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari.

Non sono cosi' sciocco da ritenere che una segnalazione effettuata da un privato cittadino possa essere tenuta in seria considerazione. Penso pero' che considerazione potrebbero trovare analoghe segnalazioni se effettuate da organismi autorevoli.

Chi di voi, quindi, ritiene di far parte di un organismo autorevole si dia da fare.

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 agosto 2008

ancora sulla riforma in corso

----- Original Message ----- To: Recipient List Suppressed
Sent: Wednesday, July 09, 2008 2:06 PM
Subject: ancora sulla riforma in corso


Cari amici,
vi segnalo alcune questioni relative alla riforma della normativa sullo straniero all'esame del Parlamento:


1) Il Ministro Maroni, nel corso di un'audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato, ha spiegato la finalita' dell'introduzione del reato di ingresso clandestino. Sostiene Maroni - a ragione - che la Direttiva rimpatri stabilisce che le decisioni di rimpatrio debbono di norma prevedere un certo lasso di tempo, non inferiore a sette giorni, durante il quale l'interessato puo' rimpatriare volontariamente. Maroni ritiene che questa previsione consenta una elusione generalizzata dei provvedimenti di rimpatrio, azzerandone l'efficacia. Sostiene ancora Maroni (e in questo si inganna) che la direttiva consente di derogare a questo regime ordinario solo se la decisione di rimpatrio consegue alla decisione di un giudice. L'assegnare rilevanza penale ad una parte almeno delle posizioni di soggiorno illegale consentirebbe - e' questa la sua idea - di far precedere la decisione di rimpatrio da una pronuncia di condanna da parte del giudice e, quindi, di dar luogo ad un accompagnamento coattivo (con possibile detenzione nelle more dell'esecuzione).


L'errore di Maroni sta paradossalmente nella sopravvalutazione dell'indulgenza della Direttiva rimpatri. L'art. 7, co. 4 della direttiva, infatti, prevede che la deroga possa scattare in tutti i casi in cui sussista il rischio di fuga. L'amministrazione potrebbe allora legittimamente dar luogo alla forma coattiva di allontanamento anche sulla base della valutazione di esistenza di un tale rischio, senza bisogno di far diventare l'ingresso clandestino un delitto.




2) Il Senato ha apportato un emendamento al decreto-legge 92/2008, in base al quale viene modificato l'art. 656 c.p.p. nel senso di impedire la sospensione condizionale della pena in vari casi, incluso quello in cui si debba applicare l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis) c.p. Si tratta dell'aggravante di soggiorno illegale, introdotta da altra disposizione dello stesso decreto-legge.


Se capisco bene (e se invece capisco male prego chi ne sa piu' di me di correggermi), in nessun caso lo straniero che soggiorni illegalmente potra' godere della sospensione condizionale della pena. Se tale pena sara' inferiore a due anni, il giudice adottera' la misura dell'espulsione sostitutiva della pena. Se sara' superiore, si dara' comunque luogo alla detenzione.


Mi aspetto che questo provvedimento fara' crescere, ceteris paribus, l'affollamento degli istituti penitenziari.




3) Nel corso dell'esame degli schemi di decreto legislativo su ricongiungimento, asilo e libera circolazione dei cittadini comunitari, l'On. Zaccaria ha chiesto che su tali schemi fosse acquisito il parere del Comitato per la legislazione. Il Comitato doveva valutare se gli schemi siano compatibili con la delega in base alla quale sono stati adottati. Tale delega (contenuta nelle Leggi Comunitarie degli anni scorsi) e' di tipo "correttivo e integrativo" rispetto ai decreti legislativi adottati in attuazione delle direttive europee. La questione sollevata dall'On. Zaccaria e' se sia legittimo apportare correzioni e integrazioni tali da capovolgere l'orientamento dei decreti legislativi approvati in attuazione della delega principale.


Il Comitato, nel parere, ha dato rilievo alla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglo di Stato, osservando quanto segue:


"... al riguardo va ricordato che i parametri ordinamentali di esercizio della potestà delegata integrativa e correttiva sono stati esplicitati dalle supreme magistrature, e segnatamente dalla Corte Costituzionale (in particolare, si veda la sentenza n. 206 del 2001: «Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per «fatti sopravvenuti»: ciò che conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega «principale»; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega «principale»»); nonché dal Consiglio di Stato, con l'ulteriore precisazione che «ovviamente, deve ritenersi non solo possibile, ma doveroso un intervento volto a garantire la qualità formale, e in particolare l'eliminazione di illegittimità costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità, contraddizioni. (...) Quanto alla possibilità di attribuire una efficacia estensiva del potere del Governo all'endiadi «correzione e integrazione» non sembra che si possa andare oltre al semplice ampliamento dell'oggetto del primo decreto legislativo a quei profili della materia delegata - come individuato nei criteri base - trascurati in prima attuazione» (parere espresso dall'Adunanza plenaria del 6 giugno 2007, su uno schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2006)".


e, in seguito:


"l'esercizio della potestà delegata di tipo «correttivo e integrativo» richiede quindi nel caso specifico che si presti particolare attenzione - nel contesto di una complessiva valutazione sulla conformità alle disposizioni di delega - alla valutazione della conformità alle prescrizioni comunitarie, valutazione che spetta alle Commissioni assegnatarie del provvedimento, ed in particolare alla Commissione Politiche dell'Unione europea".


Alla luce di queste affermazioni appare molto difficile sostenere che l'esercizio della delega correttiva sia stato, nel caso dei decreti legislativi in esame, appropriata. La Commissione Politiche dell'Unione europea, pero', ha appena dato parere favorevole, accontentandosi di chiarimenti governativi di spessore evanescente.




Cordiali saluti
sergio briguglio

1 agosto 2008

decreti legislativi

Cari amici,
il Consiglio dei Ministri ha deciso di inviare i testi dei decreti legislativi in materia di ricongiungimento, asilo e circolazione dei cittadini comunitari alla Commissione europea, per averne un parere.

La decisione mi sembra saggia.

Maroni ha dichiarato, in conferenza stampa, che sono state recepite tutte le indicazioni date dalle commissioni parlamentari, salvo quella relativa ai requisiti di reddito per il ricongiungimento. Anche questo fatto mi sembra positivo.

Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/agosto/lettera-commissione.html troverete la bozza di una nota che vorrei mandare alla Commissione europea in relazione allo schema di decreto legislativo sulla libera circolazioen dei cittadini comunitari.

Vi saro' grato se vorrete farmi avere osservazioni e/o recapiti utili.

Cordiali saluti e buone vacanze
sergio briguglio

31 luglio 2008

assegno sociale; imbecillita'; indennita' di accompagnamento; uscita e reingresso


1) la Commissione Bilancio del Senato ha approvato ieri un emendamento del Relatore (20.1000) che da' all'art. 20, co. 10 d.l. 112/2008 la seguente forma:

"10. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente (...), in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale."

Rinvio alla nota di ieri per considerazioni relative alle interazioni di questa disposizione con il diritto comunitario.

Propongo, pero', un'osservazione: trovo irritante che si parli - come ha fatto perfino il Sen. Morando (PD) - di "necessità di un'azione di contrasto al fenomeno dei ricongiungimenti fittizi, da parte di cittadini extracomunitari, al fine di fruire indebitamente delle prestazioni di carattere assistenziale come l'assegno sociale".

Se il ricongiungimento e' fittizio, l'assegno non e' erogato (vedi Mess. INPS N. 012886 del 04/06/2008, alla pagina di luglio 2008 del mio sito http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

Se non lo e', e se lo straniero ricongiunto rientra nello sparutissimo novero di coloro che, da stranieri, possono beneficiare per legge dell'assegno sociale, perche' quella fruizione dovrebbe essere considerata indebita? E' forse lo straniero a stabilire - come oggi fanno i parlamentari - cio' che lo Stato gli deve?

E per quale motivo dovrebbe dire: "No, signori: vi chiedo di devolvere quello che la vostra legge mi assegna in favore del Sen. Morando"?

Mi e' sempre difficile capire se i nostri politici siano guidati dalla malafede o, piu' semplicemente, da un'arrogante imbecillita'.


2) Nel frattempo, la Corte Costituzionale ha stabilito, con la Sentenza n. 306/2008 (sul mio sito),

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 - nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo."

Vi raccomando la lettura della sentenza (una sentenza in materia di stranieri finalmente affidata a un giudice costituzionale vero...). Da' una lezione ai nostri uomini politici.


3) Il Mininterno ha emanato una circolare (28/7/2008) con cui si conferma il regime di uscita e reingresso per quanti si trovino in attesa di rinnovo del permesso o di rilascio del primo permesso per lavoro o per motivi familiari.


Cordiali saluti
sergio briguglio
Cari amici,

30 luglio 2008

nota sull'assegno sociale

Cari amici,
alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete una mia nota sui possibili conflitti tra una riforma della disciplina relativa all'assegno sociale e il diritto comunitario (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/nota-assegno-sociale.html).

Le conclusioni che raggiungo sono, in sintesi, le seguenti:

1) Una restrizione applicabile a tutti i residenti (a prescindere dalla nazionalita') e' legittima. Se fonata su un requisito di soggiorno pregresso, puo' colpire, ovviamente, anche gli emigrati italiani che rientrino o intendano rientrare in Italia.

2) Una restrizione applicabile ai soli cittadini stranieri o ai soli cittadini comunitari rischia di essere in conflitto con la normativa comunitaria (soprattutto in relazione a lavoratori comunitari e loro familiari e a rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria). Allo scopo di evitare conflitti, una qualunque restrizione limitata ai non cittadini dovrebbe essere introdotta da una clausola del tipo "Fatti salvi i casi in cui la corresponsione dell'assegno sociale e' dovuta in attuazione della normativa comunitaria...";

3) A normativa invariata, la sola categoria che puo' accedere all'assegno sociale sulla base di una generosita' particolare della normativa italiana (e non per semplice attuazione della normativa comunitaria) e' quella dei familiari a carico dello straniero soggiornante di lungo periodo che siano gia' legalmente conviventi con lui al momento della richiesta del permesso CE slp. Sarebbe bello - per inciso - sapere quante siano, al momento, queste persone.


Nel frattempo, sembra che il Governo si sia orientato per una restrizione del tipo menzionato al punto 1).


Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.: ho risolto - spero - i problemi di link interni al documento sinottico-normativa-17.html, segnalato col messaggio di ieri.

29 luglio 2008

l. 125/2008; quadro sinottico; assegno sociale

Cari amici,

1) e' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (25 Luglio 2008) la Legge n. 125/2008 di conversione del decreto-legge 92/2008. La legge e' in vigore dal 26 luglio.

Alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo aggiornato del documento contenente l'intero quadro normativo relativo alla condizione giuridica dello straniero:

Ho messo sul sito anche una versione in word compressa (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/sinottico-normativa-17.zip), essendomi accorto di qualche problema nella conversione del primo file in html (si perde l'efficacia di alcuni link interni)

Saro' grato a chi vorra' segnalarmi errori o lacune.


2) E' arrivato finalmente all'attenzione dei mezzi di comunicazione il problema della patacca sull'assegno sociale (art. 20, co. 10 d.l. 112/2008, come modificato dal maxi-emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia).

Come molti dei nostri uomini politici, l'emendamento sembra privo di padre noto (vedi agenzie riportate in coda).

A mo' di prova del DNA, appendo qui sotto il testo degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio alla Camera e il resoconto sommario del relativo esame.

Vi prego di osservare quanto la stupidita' sia oggi trasversale alle forze politiche che siedono in Parlamento (dai giornali di ieri, si vede pero' come di stupidita' non manchino neanche le forze - si fa per dire - che in Parlamento non siedono piu').

Appendo anche il testo di un energico intervento, sui temi in discussione, di Walter Veltroni. Ai tempi del liceo, quelli che non studiavano trovavano utile marinare la scuola (da noi si diceva "sparare") e andare a cinema o a giocare a biliardo, a seconda del livello culturale. Veltroni, evidentemente, si situava nella fascia colta degli sparatori.


3) Nel frattempo, il Governo ha annunciato che presentera' un emendamento al Senato per restituire l'assegno sociale agli italiani cui l'aveva sottratto. Le restrizioni continueranno a riguardare solo gli stranieri e i comunitari.

Non discuto in questa sede l'opportunita' di questa scelta restrittiva (lo faro' in futuro). Quello che trovo veramente singolare e' che una decisione di questo genere venga presa senza che a sostegno sia prodotto un solo dato; sulla base, invece, di zellerate del tipo "prassi di abuso dell'istituto del ricongiungimento familiare" e simili.


4) E se licenziassimo in tronco questa classe politica?


Cordiali saluti
sergio briguglio




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FINANZIARIA: COTA, SU ASSEGNI LEGA HA TUTELATO INTERESSI CITTADINI =
INTERESSATA A CRITERI PIU' RESTRITTIVI PER EXTRACOMUNITARI

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - ''Vorrei precisare che l'emendamento
sul cosiddetto assegno sociale per la parte che non riguarda gli
extracomunitari non e' della Lega, ma e' a firma di Zeller, esponente
dell'opposizione. Se oggi a distanza di giorni sorgono dubbi
interpretativi si chiariscano pure, ma ciascuno si assuma la
responsabilita' politica di quello che propone. A noi interessava far
passare criteri piu' restrittivi per l'elargizione dell'assegno
sociale agli extracomunitari".

Lo puntualizza il Presidente del deputati della Lega Nord,
Roberto Cota, in riferimento alla norma sugli assegni sociali
introdotta nella manovra economica, aggiungendo: "e' stata inserita la
norma che lo assegna soltanto dopo dieci anni di residenza, questo
proprio per impedire gigantesche ingiustizie nei confronti dei nostri
cittadini''.

(Sec/Opr/Adnkronos)
29-LUG-08 13:26


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Al comma 10, dopo le parole: soggiornato legalmente aggiungere le seguenti: e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale.
20. 6. Zeller, Brugger, Fugatti.
(Approvato)
Al comma 10, le parole: per almeno cinque anni sono sostituite dalle seguenti: per almeno dieci anni.
* 20. 19. Bragantini, Bitonci, Simonetti, Caparini, Fugatti.
Al comma 10, sostituire le parole: per almeno cinque anni con le seguenti: per almeno dieci anni.

*20. 15. De Poli, Ciccanti, Galletti, Borghesi.
(Approvati)




Marino ZORZATO (PdL) relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 20.6 e sugli identici emendamenti Bragantini 20.19 e De Poli 20.15.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'emendamento Zeller 20.6.
Le Commissioni approvano l'emendamento Zeller 20.6.
Giulio CALVISI (PD) esprime la propria contrarietà rispetto agli identici emendamenti 20.19 e 20.15, che sembrano ispirati alla finalità di operare una discriminazione nei confronti di chi lavora nel nostro Paese da molti anni, contribuendo in modo decisivo all'economia del Paese. Segnala inoltre che gli emendamenti sottraggono ai soggetti che hanno versato dei contributi la possibilità di riottenerli sotto forma di previdenze sociali. Chiede pertanto ai presentatori di ritirare gli emendamenti in questione.

Gian Luca GALLETTI (UdC) sottolinea che gli emendamenti 20.19 e 20.15 non operano alcuna discriminazione, in quanto l'assegno sociale non tiene conto dei contributi versati e quindi dieci anni è un periodo di tempo ragionevole.
Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive l'emendamento De Poli 20.15.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bragantini 20.19 e De Poli 20.15.


Nota: oltre a quanto indicato, Zeller, Brugger, De Poli e Ciccanti sono dell'opposizione. Bragantini, Bitonci, Simonetti, Caparini della Lega.



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MORTE MERLINI: IL CORDOGLIO DI VELTRONI

(9Colonne) - Roma, 28 lug - "Con Marisa Merlini scompare un'attrice che in
sessanta e più anni di carriera ha segnato il teatro e il cinema italiano,
vivendone la stagione di maggior successo a fianco di attori e registi del
calibro di Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Totò, Marcello Mastroianni, Dino
Risi, Nino Manfredi, Ettore Scola. Con le tante parti che ha impersonato
Marisa ha saputo interpretare la parte più solare e autentica dell'Italia.
Mancherà a tutti noi". E' quanto dichiara Walter Veltroni.
(Dpo)
281923 LUG 08


29-LUG-08 13:26

28 luglio 2008

elenco disposizioni e sommario

Cari amici,
alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare

a) l'elenco, aggiornato, delle disposizioni rilevanti per la condizione giuridica dello straniero contenute nelle riforme approvate in questo scorcio di legislatura o all'esame del Parlamento (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/riforma-stran-26-7.pdf);

b) un sommario delle stesse disposizioni (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/sommario-riforma.html).

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 luglio 2008

ordini del giorno accettati dal governo; compleanno

alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre cose, un documento contenente gli ordini del giorno della Camera accettati dal Governo in relazione alle disposizioni, di cui vi avevo dato notizia, sull'assegno sociale (art. 20, co. 10 D.L. 112/2008). Ho riportato il testo degli odg nella forma accettata dal Governo.

Osservo quanto segue:

1) Il Governo si e' accorto di aver preso una cantonata enorme nei confronti degli italiani (carino levare a un ottantenne l'assegno sociale e dargli in cambio un buono da spendere nei negozi di mazze da golf). Ha quindi accettato gli ordini del giorno che mettevano in salvo gli italiani medesimi.

2) Il Governo ha accettato un odg dell'On. Marinello, contenente una summa del pensiero (qui mi allargo un po') dominante. Mi aspetto che l'art. 20, co. 10 sara' riscritto o reinterpretato, salvaguardandone il carattere restrittivo per gli stranieri e per i cittadini comunitari.


Quanto all'altra disposizione critica (in relazione all'immigrazione) del D.L. 112/2008 (l'art. 37, co. 2), il Governo ha accettato come raccomandazione l'odg presentato dagli On. Zaccaria, Gozi, Amici e Bressa. Lo riporto qui sotto.

Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: Silvia Canciani mi fa notare come oggi il Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) compia dieci anni. E' rimasto testo unico; avrebbe voluto avere un fratellino...



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La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 37, comma 2, prevede una modifica dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 286/1998, ossia del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, prevedendo la non applicazione del testo unico medesimo ai cittadini comunitari, anche nel caso in cui questo preveda norme più favorevoli;
tale norma rischia di creare un inammissibile paradosso, in base al quale il regime giuridico applicabile ai cittadini comunitari potrebbe essere meno favorevole di quello concesso ai cittadini extra-comunitari, in un settore sensibile e delicato quale quello delle prestazioni sociali e sanitarie, determinando un vero e proprio rovesciamento della ratio sottesa alle numerose direttive comunitarie in materia di riconoscimento di diritti connessi alla cittadinanza europea, tutte volte a ravvicinare il più possibile i diritti connessi alla cittadinanza europea a quelli riconosciuti con l'istituto della cittadinanza nei singoli stati europei;
la norma in esame potrebbe determinare l'inammissibile situazione che cittadini dell'Unione, non titolari presso il paese di origine di diritti a fruire di prestazioni sociali, in particolare sanitarie, possano subire un trattamento meno favorevole di quello di cittadini extra-comunitari, e tale situazione appare particolarmente grave per i cittadini neo-comunitari;
appare in ogni caso discutibile che le norme applicabili ai cittadini comunitari - la cui fonte è ravvisabile nella direttiva 2004/38/CE e nel decreto legislativo di recepimento, attualmente, peraltro, oggetto di modifica - vengano cambiate in occasione della conversione in legge di un decreto in materia di disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e non attraverso i provvedimenti adottati per il recepimento della direttiva comunitaria e deputati in modo organico e sistematico a disciplinare i diritti dei cittadini comunitari,
impegna il Governo
ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire che i cittadinicomunitari non vengano in alcun modo discriminati sul sensibile terreno delle prestazioni sociali e sanitarie, e a valutare, in tale sede, di ripristinare quanto prima una la coerenza organica e di sistema rispetto alla normativa interna di recepimento di attuazione della direttiva comunitaria in materia diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari.
9/1386/230. Zaccaria, Gozi, Amici, Bressa.

24 luglio 2008

Fwd: decreto-legge 92/2008; ricongiungimento

Cari amici,
alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della legge di conversione del decreto-legge 92/2008 (a.s. 692-b, "decreto sicurezza"), approvata ieri in via definitiva dal Senato, senza, ovviamente, ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate alcuni giorni fa dalla Camera.

Troverete anche il testo di un appello sul ricongiungimento familiare inviato a Berlusconi dal Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia. Ringrazio Germano Garatto, che me l'ha mandato.

Mi auguro che anche chiese e sindacati si muovano con solerzia su questo punto, prendendo esempio dalla FCEI e dal citato Coordinamento e tenendo conto del fatto che i decreti legislativi su ricongiungimento, asilo e comunitari dovrebbero essere approvati nel Consiglio dei ministri di domani.

Potranno recuperare in agosto le energie dissipate nell'impresa.

Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto-legge 92/2008; ricongiungimento

Cari amici,
alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della legge di conversione del decreto-legge 92/2008 (a.s. 692-b, "decreto sicurezza"), approvata ieri in via definitiva dal Senato, senza, ovviamente, ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate alcuni giorni fa dalla Camera.

Troverete anche il testo di un appello sul ricongiungimento familiare inviato a Berlusconi dal Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia. Ringrazio Germano Garatto, che me l'ha mandato.

Mi auguro che anche chiese e sindacati si muovano con solerzia su questo punto, prendendo esempio dalla FCEI e dal citato Coordinamento e tenendo conto del fatto che i decreti legislativi su ricongiungimento, asilo e comunitari dovrebbero essere approvati nel Consiglio dei ministri di domani.

Potranno recuperare in agosto le energie dissipate nell'impresa.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 luglio 2008

soppressione dell'assegno sociale?

Cari amici,
ieri la Camera ha votato la fiducia al maxi-emendamento alla legge di conversione del decreto-legge 112/2008 (disposizioni urgenti in materia economica).

Se capisco bene (grato, come sempre, a chi mi correggera'), l'emendamento apportato all'art. 20, co. 10 del decreto-legge (del testo originale vi avevo parlato in altro messaggio) stabilisce che dall'inizio del 2009 l'assegno sociale sara' corrisposto agli aventi diritto (ultra-sessantacinquenni privi di reddito sufficiente, residenti in Italia e cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso CE slp) solo a condizione che abbiano anche soggiornato e lavorato legalmente, in modo continuativo, per almeno dieci anni, traendone un reddito non inferiore all'assegno sociale.

Una disposizione che, come avevo esposto nel precedente messaggio, era mirata a limitare l'accesso di anziani stranieri o comunitari al godimento dell'assegno sociale (si chiedeva il requisito di soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno cinque anni) ora capovolge il significato stesso dello stesso assegno sociale. Questo, infatti, nasce come misura di carattere assistenziale - sganciata, cioe', da una pregressa contribuzione: una misura destinata a soccorrere l'indigenza delle persone in quanto tali (art. 38, co. 1 Cost.), non in quanto ex lavoratori (art. 38, co. 2 Cost.).

Se non sto prendendo lucciole per lanterne e se non sono state introdotte altre misure compensative, si deve ritenere che l'assegno sociale sara' revocato, col nuovo anno, in tutti i casi in cui il beneficiario non soddisfi ai requisiti aggiuntivi (cioe', proprio nei casi di massimo bisogno).

Ci saranno reazioni, almeno a questa nuova alzata d'ingegno?

Cordiali saluti
sergio briguglio

21 luglio 2008

pacchetto sicurezza

Cari amici,
alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete

a) una versione aggiornata delle disposizioni relative agli stranieri (comunitari e non) contenute nel pacchetto sicurezza (nella versione che ci si puo' aspettare a seguito del voto della Camera e dei pareri formulati dalle Commissioni);

b) un elenco degli ordini del giorno in materia di stranieri accettati dal Governo nel corso del dibattito sull'A.C. 1366;

c) due mie note (una sul ricongiungimento e una sui comunitari), a disposizione delle associazioni che intendano far sentire la propria voce al Governo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

16 luglio 2008

decreto-legge 92/2008 (approvazione Camera)

Cari amici,
la Camera ha votato ieri la fiducia posta dal Governo su un unico
maxi-emendamento alla legge di conversione del decreto-legge 92/2008.

L'emendamento (che potete trovare in fondo al documento
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/all-ac-1366-14-7-2.html) riprende - se capisco bene - gli emendamenti apportati al testo del decreto-legge dal Senato, modificando pero' l'articolo "blocca-processi". Ora il decreto-legge torna al Senato per la definitiva conversione inlegge.
Cordiali saluti
sergio briguglio

sentenza corte costituzionale

alla pagina di luglio 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la sentenza 278/2008 della Corte costituzionale, con cui la Corte

"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo dapprima sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente."

Cordiali saluti
sergio briguglio
Cari amici,

odg alla Camera: ricongiungimento in pericolo

Cari amici,
il Governo ha accettato oggi un ordine del giorno, presentato a margine della conversione in legge del decreto-legge 92/2008 dall'On. Dussin, con il quale si impegna il Governo ad adottare iniziative legislative mirate ad una ridefinizione dei parametri di reddito per il ricongiungimento familiare.

Benche' il Governo non abbia accettato la parte dell'ordine del giorno in cui si indicavano esplicitamente i nuovi parametri in modo analogo a quanto fatto di recente dalla Commissione Affari costituzionali della Camera (assegno sociale X numero di mebri del nucleo familiare in Italia), la cosa e' assai preoccupante.

Mi auguro che chiese e sindacati facciano sentire la loro voce su questo punto.

Non a me, ma al Governo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 luglio 2008

attivita' delle commissioni parlamentari

Cari amici,
la Commissione affari costituzionali della Camera ha approvato ieri
il parere sullo schema di decreto legislativo "asilo". La Commissione
invita il Governo a valutare l'opportunita' di ripristinare, in
parte, l'effetto sospensivo automatico del ricorso.

La Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera ha
espresso, per parte sua, parere favorevole sul decreto-legge
112/2008, invitando le Commissioni di merito a valutare
l'opportunita' di una modifica dell'art. 37 (quello che modifica
l'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998) atta ad evitare che il cittadino
comunitario sia discriminato rispetto allo straniero. Molto positivo
il lavoro svolto dall'On. Gozi sul punto.

Su entrambe le questioni rinvio al contenuto di miei precedenti messaggi.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 luglio 2008

sospensione della carcerazione: errata-corrige

Cari amici,
Davide Petrini, che insegna diritto penale
all'Universita' del Piemonte Orientale, corregge
l'affermazione contenuta nel mio messaggio di
ieri sulla sospensione condizionale della pena.

Lo ringrazio e vi giro il suo messaggio.

Cordiali saluti
sergio briguglio


>L'art. 656 c.p.p. non riguarda la sospensione condizionale della pena
>disposta dal giudice all'esito della sentenza di condnna sino a due anni,
>ma la sospensione dell'ordine di carcerazione, disposto dal pubblico
>ministero, per le condanne definitive sino a tre anni (l. Simeone), per
>consentire di applicare l'affidamento in prova o le altre misure
>alternative, da liberi. Non che cambi molto nella sostanza: in realtà,
>quando condannati a pena sino a tre anni, i soggetti in situazione di
>irregolarità vedranno eseguita nei loro confronti la sentenza di condanna,
>e potranno richiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa
>solo da dentro il carcere stesso, con l'inevitabile aumento della
>popolazione carceraria che tu paventi. Aumento che, ovviamente, ancora una
>volta, colpirà persone ai margini, prive di quegli aiuti sociali
>indispensabili per avere una misura alternativa. Non solo, pertanto, ci
>andranno di più, in carcere, ma continueranno a restarci di più.

7 luglio 2008

decreti legislativi correttivi: ricongiungimento a rischio

Cari amici,
provo a fare il punto sulle proposte di riforma in materia di immigrazione all'esame del Parlamento. Mi limito qui agli schemi di decreto legislativo in materia di ricongiungimento, asilo e libera circolazione dei comunitari.


1) D. Lgs. ricongiungimento


La Commissione affari costituzionali della Camera ha dato parere favorevole allo schema di decreto legislativo "ricongiungimento". Col parere, la Commissione invita il Governo a valutare l'opportunita' di apportare ulteriori restrizioni alla disciplina. La piu' grave di queste riguarda la soglia di reddito necessaria per chiedere il ricongiungimento. Si propone di innalzare tale soglia al valore del prodotto tra l'importo dell'assegno sociale e il numero di componenti del nucleo familiare che, a seguito del ricongiungimento, si costituisce in Italia.


Ricordo che la soglia fissata dalla normativa attuale corrisponde all'importo dell'assegno sociale quando il nucleo e' costituito da due persone; al doppio dell'assegno sociale per nuclei di tre o quattro persone; al triplo, per nuclei piu' numerosi.


L'invito della Commissione e' frutto dello sforzo congiunto delle intelligenze dell'On. Bertolini e dell'On. Zeller (ma ignoro chi dei due sia deputato a leggere e chi a scrivere). Se il Governo lo accogliera', potranno godere del diritto all'unita' familiare solo pochi immigrati agiati.


Per di piu', la limitazione rendera' impossibile il rinnovo del permesso per le famiglie che gia' si trovano legalmente in Italia e che non facciano parte di questa fascia agiata. Ai fini del rinnovo del permesso, infatti, lo straniero deve dimostrare di disporre di un reddito, per se' e per i propri familiari, di entita' pari a quello fissato dalle norme sul ricongiungimento. Inutile dire che la nascita di un figlio in Italia aggravera' la condizione di soggiorno dello straniero in modo drammatico (piu' di quanto non lo faccia gia' oggi). Questo fatto, a sua volta, fara' crescere di molto il numero degli aborti tra le donne immigrate.


Effetti negativi analoghi si avranno infine sull'accesso al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e sul godimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi per residenza elettiva o per studio dei cittadini comunitari e dei loro familiari (anche in questi casi, rileva la soglia di reddito prevista per il ricongiungimento dello straniero).


Osservo come queste restrizioni creerebbero altrettanti situazioni di incompatibilita' tra la normativa italiana e quella comunitaria. Piu' precisamente, le direttive 86/2003 (ricongiungimento), 109/2003 (soggiornanti di lungo periodo) e 38/2004 (libera circolazione dei comunitari) prevedono che possa essere chiesta la disponibilita' di risorse sufficienti a che il nucleo familiare si mantenga senza ricorso all'assistenza sociale. Si vede come il legislatore comunitario identifichi la soglia con il valore al di sotto del quale il nucleo familiare potrebbe esigere l'adozione di misure di assistenza sociale. Per essere legittima, quindi, la limitazione deve far riferimento non a criteri arbitrari, ma alle condizioni che fanno scattare l'obbligo di intervento dell'assistenza pubblica.




Otre alla questione della soglia di reddito per il ricongiungimento, la Commissione Affari costituzionali della Camera invita il Governo


- ad estendere a sei mesi (dagli attuali tre) la durata del periodo al termine del quale, in mancanza di risposta sulla richiesta di nulla-osta al ricongiungimento, tale nulla-osta non e' piu' necessario ai fini della richiesta di visto;


- a prevedere che ai fini del ricongiungimento con il genitore a carico lo straniero debba stipulare un'assicurazione sanitaria;


- a riformare le norme che oggi consentono l'ingresso per ricongiungimento del genitore naturale di minore soggiornante in Italia (norme che, in particolare, fanno salvo, nei casi di matrimonio poligamico, il diritto all'unita' familiare dell'incolpevole minore senza recare danno al nostro ordine pubblico).




Mi auguro che il Governo tenga i suggerimenti partoriti dagli On. Bertolini e Zeller nella considerazione che essi (i suggerimenti e gli onorevoli) meritano. Mi auguro anche che istituzioni tradizionalmente attente alla difesa dei deboli, della vita e della famiglia (la Chiesa cattolica, per esempio) si muovano in base ai principi per cui sono nate.




2) D. Lgs. asilo


Nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo "asilo", anche a seguito delle istanze presentate dall'ACNUR e dalle associazioni, il Governo si e' detto disposto a rivedere la questione piu' delicata: quella dell'effetto sospensivo del ricorso. Il sottosegretario Mantovano ha affermato che tale effetto potrebbe essere salvato (con opportuna revisione dello schema di decreto legislativo), escludendolo solo nei casi di domande presentate da persone gia' destinatarie di provvedimento di espulsione o respingimento o di domande rigettate perche' giudicate dalla Commissione territoriale "manifestamente infondate".


Il fatto che il Governo intenda rivedere lo schema di decreto legislativo e' senz'altro positivo. Quanto alla soluzione prospettata da Mantovano vedo due problemi:


- non c'e' modo, per lo straniero che si presenti alla frontiera, di costringere la polizia a ricevere la domanda di asilo prima dell'adozione di un provvedimento di respingimento (lo straniero che, essendo gia' sul territorio dello Stato, intenda presentarsi in questura per presentare domanda potrebbe, al limite, per evitare analoga impossibilita', farsi accompagnare da un avvocato o da un semplice testimone);


- la nozione di "manifesta infondatezza" e' assai critica e puo', tutt'al piu', essere utilizzata allo scopo di applicare una procedura d'urgenza in fase di esame. Mi sembra di problematica applicazione in relazione all'esito di una domanda. La Commissione territoriale, infatti, non assegna un voto alla domanda di asilo. Decide solo se e' fondata o infondata. Guai se la Commissione respingesse due domande di asilo infondate definendone una "infondata" e l'altra
"manifestamente infondata". Cosa dovremmo intendere? che la prima forse e' fondata, ma la Commissione non ha tanta voglia di esaminarla con cura e rinvia la decisione effettiva al giudice del ricorso? E' un po' come ammonire che un'azione e' "severamente vietata"...




3) D. Lgs. comunitari


Riguardo allo schema di decreto legislativo "comunitari" - il peggiore dei tre - osservo, con piacere, come la relatrice, On. Souad Sbai (PdL), abbia avanzato dubbi sulla compatibilita' di alcune delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con la Direttiva 38/2004 (in particolare, la disposizione che tratta, ai fini dell'allontanamento, la mancata richiesta di iscrizione anagrafica o di carta di soggiorno alla stregua di motivo imperativo di pubblica sicurezza).


Il sottosegretario Mantovano ha promesso che il Governo approfondira' i punti critici messi in evidenza dalla relatrice.


Mi auguro che la relatrice e la Commissione non si accontentino delle risposte "pulitine" e insipide che il Governo da' di solito in questi casi ed evitino che sia varato un provvedimento destinato ad essere censurato dalla Corte di Giustizia CE.




Cordiali saluti
sergio briguglio




p.s.: Evito, per non eccedere in lunghezza, di affrontare in questo messaggio altre questioni importanti; in particolare, l'esame del decreto-legge 92/2008 alla Camera e del ddl "sicurezza" al Senato e il problema, sollevato dall'On. Zaccaria, della legittimita' di decreti legislativi "correttivi e integrativi" di contenuto tale da alterare profondamente l'orientamento di quelli emanati sulla base della delega primaria. Conto di affrontare questi punti in successivi messaggi.

27 giugno 2008

decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria

----- Original Message ----- To: Recipient List Suppressed
Sent: Friday, June 27, 2008 6:50 PM
Subject: decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria


Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del decreto-legge 112/2008 (recante disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria).


Alemno due disposizioni hanno un effetto diretto sugli stranieri e/o i cittadini comunitari:


1) l'art. 37, co. 2:


2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».





2) l'art. 20, co. 10:


10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel

territorio nazionale.






Della prima disposizione vi ho gia' detto in un precedente messaggio. E' finalizzata in primo luogo a negare l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari che soggiornano di fatto in Italia per tempi lunghi pur essendo privi dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno. Si trattera' di vedere se il trattamento meno favorevole riservato in questo modo ai cittadini comunitari rispetto a quello (codice STP) previsto per cittadini stranieri in condizioni soggettivamente analoghe sia costituzionalmente legittimo.


La seconda disposizione e' mirata in primo luogo ad evitare che i genitori a carico ricongiunti con il cittadino straniero che chieda il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (slp) possano ottenere da subito l'assegno sociale.


Paradossalmente, questa disposizione potrebbe evitare un'altra (piu' dannosa) restrizione: il D. Lgs. 5/2007, infatti, ha soppresso la disposizione che prevedeva esplicitamente che in caso di ricongiungimento con straniero gia' titolare di permesso CE slp (al tempo, "carta di soggiorno") al familiare appena entrato fosse rilasciato analogo permesso. L'ambiguita' creatasi a seguito di tale soppressione sta inducendo molte questure a negare il rilascio del permesso CE slp al familiare appena entrato, imponendogli una autonoma attesa di cinque anni. La ragione di questa scelta (legittima, ma oggettivamente dannosa) e' proprio quella di evitare che lo Stato debba da subito sobbarcarsi un onere assistenziale. Il fatto che ora l'assegno sociale sia esplicitamente negato per tutti i primi cinque anni di soggiorno potrebbe indurre le questure a rilasciare comunque il permesso CE slp, non comportando questo fatto oneri particolari per lo Stato.


(Rileggendo queste ultime righe alla luce dei comportamenti del Governo di questi ultimi tempi resto commosso dalla mia ingenuita'...)


Ringrazio, in ogni caso, Francesca Colecchia e Silvia Canciani per avermi segnalato la disposizione di cui al punto 2).


Osservo infine come l'applicazione di tale disposizione ai cittadini comunitari con diritto di soggiorno in Italia sia in contraddizione con l'art. 10 bis del Regolamento CEE 1408/71 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/reg-cee-1408-1971.pdf), che garantisce la parita' di trattamento anche con riferimento ad alcune prestazioni a carattere non contributivo. Tra queste, per quanto riguarda l'Italia, e' incluso l'assegno sociale (All. II bis al Regolamento). La stessa disposizione dovrebbe quindi essere immediatamente disapplicata con riferimento ai cittadini comunitari e ai loro familiari.


Su queste mie affermazioni chiedo ovviamente il conforto degli esperti.


Cordiali saluti
sergio briguglio






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Regolamento CEE 1408/71:




Articolo 10 bis (10)
Prestazioni speciali a carattere non contributivo

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza ed a suo carico.






Allegato II bis
...
J. Italia
...
h) Assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995)